Art. 2.

      1. Le regioni, per le finalità di cui al comma 1, disciplinano con legge la figura professionale dell'animatore di corsia e ne favoriscono l'attività di ausilio emotivo e psicologico nei confronti del paziente, come apporto complementare all'impegno professionale del personale medico, infermieristico e della riabilitazione.
      2. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale, istituiscono appositi corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento per gli animatori di corsia. La qualifica professionale di animatore di corsia si consegue mediante il superamento

 

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degli esami finali del corso di formazione.
      3. È istituito l'albo nazionale degli operatori di corsia, di seguito denominato «albo nazionale». L'accesso all'albo nazionale è subordinato al superamento con esito positivo dell'esame finale del corso di formazione.
      4. Gli iscritti all'albo nazionale sono abilitati all'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale in base alla qualifica conseguita.
      5. Sono istituiti gli albi provinciali degli operatori di corsia nei quali sono iscritti gli appartenenti all'albo nazionale in base alla loro residenza.