1. Le regioni, per le finalità di cui al comma 1, disciplinano con legge la figura professionale dell'animatore di corsia e ne favoriscono l'attività di ausilio emotivo e psicologico nei confronti del paziente, come apporto complementare all'impegno professionale del personale medico, infermieristico e della riabilitazione.
2. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale, istituiscono appositi corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento per gli animatori di corsia. La qualifica professionale di animatore di corsia si consegue mediante il superamento